Il nostro Studio partecipa al Bando della Regione Emilia Romagna per il sostegno di progetti rivolti all’innovazione, la digitalizzazione e l’informazione delle attività professionali a supporto del sistema economico regionale.

Building Information Modeling. (PDF)

 

Rifasamento degli impianti – cosfì 0,95.

Cosa cambia con l’entrata in vigore della Delibera 180/2013/EEL dal 2016.

L’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) ha emesso una nuova delibera per la regolazione tariffaria dei prelevi di energia reattiva, nei punti di prelievo a decorrere dall’anno 2016.

La soglia al di sotto della quale è previsto l’addebito di corrispettivi per i prelievi di energia reattiva passerà dall’attuale 0,9 a 0,95 (riferito al fattore di potenza medio mensile). Sono soggetti i punti di prelievo in media e bassa tensione, con contratti per uso non domestico, con potenza disponibile non inferiore a 16,5 kW.

Inoltre, il gestore di rete, potrà chiedere all’utente l’adeguamento dei suoi impianti, nel caso in cui il prelievo di energia reattiva sia:

– inferiore a 0,9 per fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico, da applicarsi limitatamente ai periodi ad alto carico;

– inferiore a 0,7 per il fattore di potenza medio mensile.

Per evitare l’addebito di penali, occorre quindi, valutare un sistema di rifasamento di adeguata capacità per soddisfare questa nuova soglia.

Lo Studio PROEL è a disposizione per maggiori informazioni.

 

Opportunità per finanziare la sicurezza in azienda, dalla messa a norma di impianti e macchine, all’antincendio e rimozione amianto.

Grazie al nuovo bando ISI INAIL 2014 è possibile finanziare le spese sostenute per interventi di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

267 milioni di euro a fondo perduto, destinati a coprire fino al 65% dei costi, fino ad un massimo di 130.000 euro per ogni azienda.

Possono avere accesso ai contributi le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, che dovranno essere presentate telematicamente dal 3 marzo 2015 e fino al 7 maggio 2015.

Sono ammessi a contributo:

progetti di investimento quali:

  • Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, antincendio, di aspirazione e ventilazione
  • Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali interventi impiantistici collegati
  • Acquisto di macchine (con sostituzione di macchine in riduzione/eliminazione dei fattori di rischio specificatamente indicati)
  • Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati

progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi

 

Lo Studio PROEL è a disposizione per maggiori informazioni.

 

Prevenzione incendi, approvata la regola tecnica per i trasformatori elettrici

Pubblicato il DM 15 luglio 2014 contenente la “regola tecnica di prevenzione incendi per le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³” – (GU n.180 del 5-8-2014).

dm_15luglio2014_regolatecnica_trasformatori

 

Il Quinto Conto Energia terminerà il prossimo 6 luglio 2013

Proroga della detrazione 50% fino al 31 dicembre 2013

L’Autorità per l’energia, con la delibera 250/2013/R/efr, ha indicato nel 6 giugno 2013 la data di raggiungimento della soglia di 6,7 miliardi di euro del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi per lo sviluppo degli impianti fotovoltaici.

Pertanto, come previsto dal decreto interministeriale, il Quinto Conto Energia terminerà il prossimo 6 luglio 2013, ovvero il 30esimo giorno solare dal raggiungimento della soglia.

Tuttavia, il 31 maggio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge relativo al bonus per le ristrutturazioni degli immobili e ha prorogato i termini per le detrazioni fiscali per il fotovoltaico al 31 Dicembre 2013.

il 27 agosto 2012 prenderà il via il V° Conto Energia, dopo che il 12 luglio si è raggiunta la soglia dei 6 mld di incentivi al fotovoltaico

Il GSE ha comunicato di aver raggiunto il 12 luglio il valore annuale di 6 miliardi di euro relativamente al costo indicativo degli incentivi agli impianti fotovoltaici. Pertanto, in attuazione del decreto interministeriale 5 luglio 2012, il V° Conto Energia entrerà in vigore 45 giorni dopo il superamento della soglia di 6 miliardi di incentivi, ovvero il 27 agosto 2012.

La detrazione irpef del 50% può essere applicata anche agli impianti fotovoltaici

L’installazione di pannelli fotovoltaici può godere dell’agevolazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie generiche, in alternativa agli incentivi del Conto energia.

l’Agenzia delle entrate ha definito chiaramente che l’intervento di installazione di pannelli fotovoltaici può godere del bonus per le ristrutturazioni (36%, innalzato al 50% fino a giugno 2013), ma non di quello del 55% per l’efficienza energetica. Chiarita, inoltre, l’incompatibilità della detrazione con le tariffe incentivanti del Conto energia: se un impianto gode di una delle agevolazioni, non può approfittare anche dell’altra.

Interessante chiarimento, soprattutto in vista della prossima chiusura del Conto energia, ormai vicino al raggiungimento del tetto di spesa cumulato annuo raggiunto il quale saranno bloccati gli incentivi al fotovoltaico. Va sottolineato che, in realtà, anche in considerazione degli incentivi del Quinto conto energia, per alcune tipologie di impianti il meccanismo della detrazione fiscale può essere più conveniente. Interessante, inoltre, la maggiore semplicità burocratica per la richiesta dell’agevolazione fiscale rispetto agli incentivi del Conto energia.

AGGIORNAMENTI del 23 maggio 2012:

il DM 15/5/12 ha differito al 31/10/12 le scadenze previste dal DM 16-03-2012 in materia di adeguamento antincendio delle strutture turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

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Pubblicato il Decreto 16 Marzo 2012 del Ministero dell’Interno con oggetto: Piano di adeguamento strutture ricettive turistico-alberghiere.

è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 16 Marzo 2012, concernente l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi”.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30/3/12, il decreto entra in vigore il 29/4/12.

 

 

È stato pubblicato il 22 settembre sulla G.U. il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell’attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

La nuova disciplina tiene ovviamente conto degli effetti che l’avvento della segnalazione certificata di inizio attività (legge n. 122/2010) dispiega, seppure con le limitazioni già descritte, sui procedimenti di competenza del Corpo Nazionale, nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

Per la prima volta, in una materia così complessa, viene concretamente incoraggiata un’impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l’impresa e all’effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.

In primo luogo, il nuovo regolamento attualizza l’elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa.

In secondo luogo, il provvedimento individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli attuali procedimenti, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie A e B.
Grazie alla individuazione di distinte categorie, A, B e C, è stato possibile effettuare una modulazione degli adempimenti procedurali e, in particolare:

  • nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di ‘regola tecnica’ di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
  • nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria ‘superiore’;
  • nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della ‘regola tecnica’.

In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, sono state quindi aggiornate e riadattate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d’opera, la voltura, prevedendo sia il caso in cui l’attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive sia l’eventualità che si proceda direttamente investendo il Comando Provinciale VV.F. competente per territorio.

Nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento recante la disciplina delle modalità di presentazione delle istanze per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, continueranno a trovare applicazione le disposizioni contenute nel D.M. 4 maggio 1998.

 

Dal 1° settembre 2011  è entrata in vigore la Variante V3 alla Norma CEI 64.8 che rivoluziona gli standar qualitativi e dotazionali degli impianti elettrici in ambito civile

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua

…DOTAZIONI MINIME E FRUIBILITA’

La nuova variante V3 della norma CEI 64-8, recentemente entrata in vigore dal primo settembre 2011, modifica alcuni articoli della Norma e introduce un documento (allegato A) dal titolo “ambienti residenziali – prestazioni dell’impianto”, che fornisce prescrizioni addizionali, ai fini delle prestazioni e della fruibilità dell’impianto elettrico dell’unità immobiliare situate all’interno dei condomini e delle abitazioni mono e plurifamiliari.

La norma individua le dotazioni minime di un impianto elettrico con riferimento a 3 diversi livelli prestazionali e di fruibilità.
Il livello 1 individua la dotazione minima per la conformità alla 64-8. Il livello 2 prevede, rispetto al livello 1, un aumento delle dotazioni e dei componenti e l’aggiunta di servizi ausiliari quali il videocitofono e l’anti-intrusione. Il livello 3 prevede, rispetto ai livelli 1 e 2, un ulteriore aumento delle dotazioni e l’introduzione della domotica.

Caratteristiche richieste nel dettaglio (PDF) NUOVA VARIANTE V3 – CEI 64-8